giovedì 21 agosto 2014

LA RESPONSABILITA' DEL DENTISTA PER LA CONDOTTA DEI COLLABORATORI

RESPONSABILITA’ PER OMISSIONE DI CAUTELA.

L’intervento della Suprema Corte trae origine dal ricorso di un odontoiatra avverso un provvedimento disciplinare del Consiglio dell’Ordine di appartenenza avente ad oggetto la sospensione dall’esercizio della professione.
Secondo la Cassazione il professionista è responsabile per omissione di cautele in quanto non ha posto in essere tutti gli accorgimenti necessari affinchè i collaboratori sprovvisti delle necessarie qualifiche non operassero sui pazienti (Cassazione civile , sez. II, sentenza 03.03.2014 n° 4928).

mercoledì 20 agosto 2014

DANNO DA PERDITA DI CHANCES

RISARCIMENTO DEL DANNO DA PERDITA DI CHANES,
Cass., civ. III sez., sent. n. 11522, 23/5/2014.
La terza sezione civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 11522 del 23 maggio 2014 ha stabilito che l'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, anche se si tratta di un male incurabile e sul quale sia possibile intervenire soltanto con un intervento palliativo, determinando un ritardo della possibilità di esecuzione di tale intervento, cagiona al paziente un danno alla persona. Infatti, come rilevato dalla Suprema Corte, lo sfortunato paziente non ha potuto fruire di tale intervento e, quindi, ha dovuto sopportare le conseguenze del processo morboso e particolarmente il dolore, posto che la tempestiva esecuzione dell'intervento palliativo avrebbe potuto, sia pure senza la risoluzione del processo morboso, alleviare le sue sofferenze.

martedì 22 luglio 2014

RESPONSABILITA' DEL CHIRURGO

RECENTE INTERVENTO DELLA CASSAZIONE SULLA CHIRURGIA ESTETICA.
Se il chirurgo estetico esegue un intervento errando sulle basilari tecniche e regole che stanno alla base della disciplina della professione medica, cagionando lesioni alla paziente, si esclude l'applicabilità della legge Balduzzi, in quanto deve rispondere per colpa grave. E' quanto emerge dalla sentenza 20 gennaio 2014, n. 2347 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione.

sabato 19 luglio 2014

ESCLUSA LA RESPONSABILITA' PENALE IN CASO DI COLPA LIEVE

POSSIBILE REVOCA DEL GIUDICATO PER I CONDANNATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA BALDUZZI.

Come noto con la legge n. 189 del 2012, conosciuta come legge Balduzzi, è stata attribuita maggiore rilevanza alla distinzione tra colpa lieve e colpa grave in tema di responsabilità penale del sanitario. Infatti, l’articolo 3 della sopra citata legge così recita: “l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”. Pertanto, come si evince dal dato normativo, nelle ipotesi di colpa lieve, è esclusa la responsabilità penale del sanitario.

Per ciò che attiene all’applicazione temporale della norma in questione, la Suprema Corte nella sentenza numero 16237 del 29 gennaio 2013, nota come sentenza Cantore[1], ha stabilito che anche in materia di responsabilità sanitaria si applica la disciplina più favorevole all’imputato anche relativamente a fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore.

Da questa impostazione della Cassazione deriva la possibilità, per quei sanitari condannati in via definitiva, di chiedere la revoca del giudicato per intervenuta abolitio criminis, qualora siano stati condannati antecedentemente all’entrata in vigore della legge Balduzzi per colpa lieve e sempre che illo tempore si siano attenuti alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.


[1] Cass. pen., sez. IV, sentenza 29 gennaio 2013, n. 16237, Cantore).

mercoledì 16 luglio 2014

FALSO IDEOLOGICO IN CERTIFICATO MEDICO

La Corte di Cassazione ha affermato che integra il delitto di falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico fidefaciente, la condotta del medico ospedaliero che rediga un referto con false attestazioni diagnostiche, in quanto la diagnosi riportata nel referto ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione caduta nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale e assumendo anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica (Cass. pen., sent. n. 26318/14).

lunedì 14 luglio 2014

LA FINALITA' TERAPEUTICA "SALVA" IL MEDICO.

Con un recente intervento la Cassazione, in tema di responsabilità civile da trattamento sanitario, ha stabilito che  non è ipotizzabile il delitto di lesioni volontarie gravi o gravissime nei confronti del medico che sottoponga il paziente ad un intervento da questo non consentito (anche se abbia esito infausto e anche se l’intervento venga effettuato in violazione delle regole dell’arte medica), se comunque nella sua condotta professionale sia rinvenibile una finalità terapeutica o comunque la terapia sia inquadrabile nella categoria degli atti medici. In questi casi, infatti, la condotta non è diretta a ledere e, se l’agente cagiona lesioni al paziente, è al più ipotizzabile il delitto di lesioni colpose se l’evento è da ricondurre alla violazione di una regola cautelare (Cass., sez. III Civile, n. 15239/14).

lunedì 2 giugno 2014

NASCITA INDESIDERATA: RESPONSABILITA' DEL GINECOLOGO.

La responsabilità del ginecologo in relazione ad una nascita che, in maniera poco elegante, può definirsi “indesiderata” si profila in relazione a due ipotesi: la  prima riguarda la nascita di un bambino affetto da malformazioni; la seconda riguarda la nascita di un bambino perfettamente sano ma non desiderato dai genitori perché troppo giovani, immaturi o economicamente non in grado di garantire  al neonato condizioni di vita dignitose.
Sull’argomento la Cassazione si è pronunciata nel 2012 con una sentenza assai significativa, addirittura epocale[1]. Con tale pronuncia la Suprema Corte riconosce per la prima volta il diritto del minore, soggetto giuridicamente capace, ad ottenere il risarcimento del danno derivante da malformazioni.
Il caso era quello di una madre che aveva richiesto una serie di accertamenti per verificare la sussistenza di malformazioni nel feto, subordinando la prosecuzione della gravidanza alla mancanza di tali malformazioni. Il medico della Usl di Castelfranco Veneto aveva  prescritto in luogo dell’amniocentesi, che avrebbe svelato la sindrome di Down del nascituro, il Tritest, non rendendo edotta la donna della relativa debolezza statistica.
La Suprema Corte ha sostenuto che il medico, nel caso specifico, fosse responsabile per la violazione del “diritto di autodeterminazione della donna nella prospettiva dell’insorgere , sul piano della causalità ipotetica, di una malattia fisica o psichica”[2].
Per ciò che riguarda, invece, la legittimazione del minore ad agire iure proprio al fine di ottenere il risarcimento del danno, va detto che essa si basa sulla “sua stessa esistenza diversamente abile, che discende a sua volta dalla possibilità legale dell’aborto riconosciuto alla madre in una relazione con il feto non di rappresentante rappresentato, ma di includente incluso”[3].
Assumendo questa posizione, la Cassazione  ha riconosciuto il diritto a vivere la vita nel modo meno disagevole possibile, attribuendo al minore portatore di tale disagio il diritto ad ottenere un equo indennizzo.



[1] Cass. civ.,III sez. n. 16754, 2 ottobre 2012.
[2] Cass. civ., cit.
[3] Cass. civ., cit.