martedì 18 novembre 2014

PRIME APPLICAZIONI DELL'ARTICOLO 35 TER O.P.


ECCO UNA PRIMA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 35 TER DELL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO, INTRODOTTO DAL D.L. N. 92 DEL 2014.
Il Magistrato di Sorveglianza di Alessandria ha stabilito con decreto del 31 ottobre 2014 che, esclusi i casi tassativamente indicati dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 2 d.l. 26 giugno 2014 n. 92, i rimedi risarcitori previsti dall’art. 35-ter O.P. possono essere azionati solo rispetto a pregiudizi prodottisi successivamente al 28 giugno 2014 (data dell’entrata in vigore del d.l. 92/2014), considerata la non retroattività della norma.
Inoltre, i rimedi risarcitori previsti dall’art. 35-ter, commi 1-2, O.P. possono essere azionati innanzi al magistrato di sorveglianza solo in presenza di due presupposti. Il primo è costituito dallo stato detentivo in carcere dell’istante, il secondo dall’attualità del pregiudizio dedotto.
Negli altri casi, invece, essi vanno azionati innanzi al giudice civile.

lunedì 17 novembre 2014

LA RESPONSABILITA' DEL PRIMARIO.


RESPONSABILITA’ DEL PRIMARIO PER CARENZE ORGANIZZATIVE.
Secondo la Cassazione il primario deve ritenersi responsabile dei danni subiti dal paziente qualora, pur essendo a conoscenza delle carenze organizzative della struttura da lui diretta, non disponga il trasferimento del paziente. Infatti, il primario ha l’obbligo di informarsi sulle condizioni dei pazienti, di impartire le necessarie istruzioni al personale e di predisporre le direttive per eventuali emergenze (Cass. Civ.,  sezione III, sentenza n. 22338 del 22 Ottobre 2014).

domenica 16 novembre 2014

IL TRIBUNALE DI MILANO SULLA RESPONSABILITA' DEL MEDICO.


SENTENZA RIVOLUZIONARIA DEL TRIBUNALE DI MILANO.
Il Tribunale di Milano con una sentenza che è stata definita rivoluzionaria del 17 luglio del 2014 ha qualificato come extracontrattuale da fatto illecito la responsabilità del medico ospedaliero. Rimane, invece, di natura contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria.
Secondo l’impostazione del tribunale meneghino spetterà al paziente provare la colpa del medico. Inoltre, per ciò che attiene alla prescrizione, il danneggiato avrà a disposizione un termine quinquennale e non più decennale.