In tema di detenzione illecita, di sostanze stupefacenti, il consumo
di gruppo, sia nell’ipotesi di acquisto congiunto che in quella di
mandato all’acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente
rilevante ma integra un illecito avente natura amministrativa,
sanzionato dall’art. 75 del D.P.R. n. 309 del 1990, quando l’acquirente
sia uno degli assuntori, l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto
degli altri componenti del gruppo e sia certa sin dall’inizio l’identità
dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per
mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente
all’acquisto (CASS. PEN. 532/2015).
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martedì 3 febbraio 2015
CONSUMO DI GRUPPO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.
LA CASSAZIONE SULLA RILEVANZA PENALE DEL CONSUMO DI GRUPPO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.
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