lunedì 2 giugno 2014

NASCITA INDESIDERATA: RESPONSABILITA' DEL GINECOLOGO.

La responsabilità del ginecologo in relazione ad una nascita che, in maniera poco elegante, può definirsi “indesiderata” si profila in relazione a due ipotesi: la  prima riguarda la nascita di un bambino affetto da malformazioni; la seconda riguarda la nascita di un bambino perfettamente sano ma non desiderato dai genitori perché troppo giovani, immaturi o economicamente non in grado di garantire  al neonato condizioni di vita dignitose.
Sull’argomento la Cassazione si è pronunciata nel 2012 con una sentenza assai significativa, addirittura epocale[1]. Con tale pronuncia la Suprema Corte riconosce per la prima volta il diritto del minore, soggetto giuridicamente capace, ad ottenere il risarcimento del danno derivante da malformazioni.
Il caso era quello di una madre che aveva richiesto una serie di accertamenti per verificare la sussistenza di malformazioni nel feto, subordinando la prosecuzione della gravidanza alla mancanza di tali malformazioni. Il medico della Usl di Castelfranco Veneto aveva  prescritto in luogo dell’amniocentesi, che avrebbe svelato la sindrome di Down del nascituro, il Tritest, non rendendo edotta la donna della relativa debolezza statistica.
La Suprema Corte ha sostenuto che il medico, nel caso specifico, fosse responsabile per la violazione del “diritto di autodeterminazione della donna nella prospettiva dell’insorgere , sul piano della causalità ipotetica, di una malattia fisica o psichica”[2].
Per ciò che riguarda, invece, la legittimazione del minore ad agire iure proprio al fine di ottenere il risarcimento del danno, va detto che essa si basa sulla “sua stessa esistenza diversamente abile, che discende a sua volta dalla possibilità legale dell’aborto riconosciuto alla madre in una relazione con il feto non di rappresentante rappresentato, ma di includente incluso”[3].
Assumendo questa posizione, la Cassazione  ha riconosciuto il diritto a vivere la vita nel modo meno disagevole possibile, attribuendo al minore portatore di tale disagio il diritto ad ottenere un equo indennizzo.



[1] Cass. civ.,III sez. n. 16754, 2 ottobre 2012.
[2] Cass. civ., cit.
[3] Cass. civ., cit.

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