ECCO UNA PRIMA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 35 TER DELL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO, INTRODOTTO DAL D.L. N. 92 DEL 2014.
Il Magistrato
di Sorveglianza di Alessandria ha stabilito con decreto del 31 ottobre 2014 che,
esclusi i casi tassativamente indicati dalla disciplina transitoria contenuta
nell’art. 2 d.l. 26 giugno 2014 n. 92, i rimedi risarcitori previsti dall’art.
35-ter O.P. possono essere azionati solo rispetto a pregiudizi prodottisi successivamente
al 28 giugno 2014 (data dell’entrata in vigore del d.l. 92/2014), considerata
la non retroattività della norma.
Inoltre, i
rimedi risarcitori previsti dall’art. 35-ter, commi 1-2, O.P. possono essere
azionati innanzi al magistrato di sorveglianza solo in presenza di due
presupposti. Il primo è costituito dallo stato detentivo in carcere dell’istante,
il secondo dall’attualità del pregiudizio dedotto.
Negli
altri casi, invece, essi vanno azionati innanzi al giudice civile.