martedì 22 luglio 2014

RESPONSABILITA' DEL CHIRURGO

RECENTE INTERVENTO DELLA CASSAZIONE SULLA CHIRURGIA ESTETICA.
Se il chirurgo estetico esegue un intervento errando sulle basilari tecniche e regole che stanno alla base della disciplina della professione medica, cagionando lesioni alla paziente, si esclude l'applicabilità della legge Balduzzi, in quanto deve rispondere per colpa grave. E' quanto emerge dalla sentenza 20 gennaio 2014, n. 2347 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione.

sabato 19 luglio 2014

ESCLUSA LA RESPONSABILITA' PENALE IN CASO DI COLPA LIEVE

POSSIBILE REVOCA DEL GIUDICATO PER I CONDANNATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA BALDUZZI.

Come noto con la legge n. 189 del 2012, conosciuta come legge Balduzzi, è stata attribuita maggiore rilevanza alla distinzione tra colpa lieve e colpa grave in tema di responsabilità penale del sanitario. Infatti, l’articolo 3 della sopra citata legge così recita: “l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”. Pertanto, come si evince dal dato normativo, nelle ipotesi di colpa lieve, è esclusa la responsabilità penale del sanitario.

Per ciò che attiene all’applicazione temporale della norma in questione, la Suprema Corte nella sentenza numero 16237 del 29 gennaio 2013, nota come sentenza Cantore[1], ha stabilito che anche in materia di responsabilità sanitaria si applica la disciplina più favorevole all’imputato anche relativamente a fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore.

Da questa impostazione della Cassazione deriva la possibilità, per quei sanitari condannati in via definitiva, di chiedere la revoca del giudicato per intervenuta abolitio criminis, qualora siano stati condannati antecedentemente all’entrata in vigore della legge Balduzzi per colpa lieve e sempre che illo tempore si siano attenuti alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.


[1] Cass. pen., sez. IV, sentenza 29 gennaio 2013, n. 16237, Cantore).

mercoledì 16 luglio 2014

FALSO IDEOLOGICO IN CERTIFICATO MEDICO

La Corte di Cassazione ha affermato che integra il delitto di falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico fidefaciente, la condotta del medico ospedaliero che rediga un referto con false attestazioni diagnostiche, in quanto la diagnosi riportata nel referto ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione caduta nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale e assumendo anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica (Cass. pen., sent. n. 26318/14).

lunedì 14 luglio 2014

LA FINALITA' TERAPEUTICA "SALVA" IL MEDICO.

Con un recente intervento la Cassazione, in tema di responsabilità civile da trattamento sanitario, ha stabilito che  non è ipotizzabile il delitto di lesioni volontarie gravi o gravissime nei confronti del medico che sottoponga il paziente ad un intervento da questo non consentito (anche se abbia esito infausto e anche se l’intervento venga effettuato in violazione delle regole dell’arte medica), se comunque nella sua condotta professionale sia rinvenibile una finalità terapeutica o comunque la terapia sia inquadrabile nella categoria degli atti medici. In questi casi, infatti, la condotta non è diretta a ledere e, se l’agente cagiona lesioni al paziente, è al più ipotizzabile il delitto di lesioni colpose se l’evento è da ricondurre alla violazione di una regola cautelare (Cass., sez. III Civile, n. 15239/14).