RECENTE INTERVENTO DELLA CASSAZIONE SULLA CHIRURGIA ESTETICA.
Se il chirurgo estetico esegue un intervento errando sulle basilari
tecniche e regole che stanno alla base della disciplina della
professione medica, cagionando lesioni alla paziente, si esclude
l'applicabilità della legge Balduzzi, in quanto deve rispondere per
colpa grave. E' quanto emerge dalla sentenza 20 gennaio 2014, n. 2347
della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione.
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martedì 22 luglio 2014
sabato 19 luglio 2014
ESCLUSA LA RESPONSABILITA' PENALE IN CASO DI COLPA LIEVE
POSSIBILE REVOCA DEL GIUDICATO PER I CONDANNATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA BALDUZZI.
Come noto con la
legge n. 189 del 2012, conosciuta come legge Balduzzi, è stata attribuita
maggiore rilevanza alla distinzione tra colpa lieve e colpa grave in tema di
responsabilità penale del sanitario. Infatti, l’articolo 3 della sopra citata
legge così recita: “l’esercente la professione sanitaria che nello
svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche
accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa
lieve”. Pertanto, come si evince
dal dato normativo, nelle ipotesi di colpa lieve, è esclusa la responsabilità
penale del sanitario.
Per ciò che attiene all’applicazione
temporale della norma in questione, la Suprema Corte nella sentenza numero
16237 del 29 gennaio 2013, nota come sentenza Cantore[1], ha
stabilito che anche in materia di responsabilità sanitaria si applica la
disciplina più favorevole all’imputato anche relativamente a fatti posti in
essere prima della sua entrata in vigore.
Da questa impostazione della Cassazione
deriva la possibilità, per quei sanitari condannati in via definitiva, di
chiedere la revoca del giudicato per intervenuta abolitio criminis, qualora
siano stati condannati antecedentemente all’entrata in vigore della legge
Balduzzi per colpa lieve e sempre che illo tempore si siano attenuti
alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.
mercoledì 16 luglio 2014
FALSO IDEOLOGICO IN CERTIFICATO MEDICO
La Corte di Cassazione ha affermato che integra il delitto di falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico fidefaciente, la condotta del medico ospedaliero che rediga un referto con false attestazioni diagnostiche, in quanto la diagnosi riportata nel referto ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione caduta nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale e assumendo anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica (Cass. pen., sent. n. 26318/14).
lunedì 14 luglio 2014
LA FINALITA' TERAPEUTICA "SALVA" IL MEDICO.
Con un recente intervento la Cassazione, in tema di responsabilità civile da trattamento sanitario, ha stabilito che non è ipotizzabile il delitto di lesioni
volontarie gravi o gravissime nei confronti del medico che sottoponga il
paziente ad un intervento da questo non consentito (anche se abbia
esito infausto e anche se l’intervento venga effettuato in violazione
delle regole dell’arte medica), se comunque nella sua
condotta professionale sia rinvenibile una finalità terapeutica o comunque la terapia
sia inquadrabile nella categoria degli atti medici. In questi casi,
infatti, la condotta non è diretta a ledere e, se l’agente cagiona
lesioni al paziente, è al più ipotizzabile il delitto di lesioni colpose
se l’evento è da ricondurre alla violazione di una regola cautelare (Cass., sez. III Civile, n. 15239/14).
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