lunedì 17 novembre 2014

LA RESPONSABILITA' DEL PRIMARIO.


RESPONSABILITA’ DEL PRIMARIO PER CARENZE ORGANIZZATIVE.
Secondo la Cassazione il primario deve ritenersi responsabile dei danni subiti dal paziente qualora, pur essendo a conoscenza delle carenze organizzative della struttura da lui diretta, non disponga il trasferimento del paziente. Infatti, il primario ha l’obbligo di informarsi sulle condizioni dei pazienti, di impartire le necessarie istruzioni al personale e di predisporre le direttive per eventuali emergenze (Cass. Civ.,  sezione III, sentenza n. 22338 del 22 Ottobre 2014).

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