Come noto con la
legge n. 189 del 2012, conosciuta come legge Balduzzi, è stata attribuita
maggiore rilevanza alla distinzione tra colpa lieve e colpa grave in tema di
responsabilità penale del sanitario. Infatti, l’articolo 3 della sopra citata
legge così recita: “l’esercente la professione sanitaria che nello
svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche
accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa
lieve”. Pertanto, come si evince
dal dato normativo, nelle ipotesi di colpa lieve, è esclusa la responsabilità
penale del sanitario.
Per ciò che attiene all’applicazione
temporale della norma in questione, la Suprema Corte nella sentenza numero
16237 del 29 gennaio 2013, nota come sentenza Cantore[1], ha
stabilito che anche in materia di responsabilità sanitaria si applica la
disciplina più favorevole all’imputato anche relativamente a fatti posti in
essere prima della sua entrata in vigore.
Da questa impostazione della Cassazione
deriva la possibilità, per quei sanitari condannati in via definitiva, di
chiedere la revoca del giudicato per intervenuta abolitio criminis, qualora
siano stati condannati antecedentemente all’entrata in vigore della legge
Balduzzi per colpa lieve e sempre che illo tempore si siano attenuti
alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.
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