sabato 19 luglio 2014

ESCLUSA LA RESPONSABILITA' PENALE IN CASO DI COLPA LIEVE

POSSIBILE REVOCA DEL GIUDICATO PER I CONDANNATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA BALDUZZI.

Come noto con la legge n. 189 del 2012, conosciuta come legge Balduzzi, è stata attribuita maggiore rilevanza alla distinzione tra colpa lieve e colpa grave in tema di responsabilità penale del sanitario. Infatti, l’articolo 3 della sopra citata legge così recita: “l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”. Pertanto, come si evince dal dato normativo, nelle ipotesi di colpa lieve, è esclusa la responsabilità penale del sanitario.

Per ciò che attiene all’applicazione temporale della norma in questione, la Suprema Corte nella sentenza numero 16237 del 29 gennaio 2013, nota come sentenza Cantore[1], ha stabilito che anche in materia di responsabilità sanitaria si applica la disciplina più favorevole all’imputato anche relativamente a fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore.

Da questa impostazione della Cassazione deriva la possibilità, per quei sanitari condannati in via definitiva, di chiedere la revoca del giudicato per intervenuta abolitio criminis, qualora siano stati condannati antecedentemente all’entrata in vigore della legge Balduzzi per colpa lieve e sempre che illo tempore si siano attenuti alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.


[1] Cass. pen., sez. IV, sentenza 29 gennaio 2013, n. 16237, Cantore).

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